Dal 01/01/2021 sono operativi i nuovi codici natura previsti nel tracciato xml delle fatture elettroniche, ma anche i nuovi “tipo documento”, da selezionare accuratamente prima dell’invio telematico in Agenzia Entrate delle fatture stesse.

Si riepilogano, in seguito, schematicamente, tutte le tipologie attualmente esistenti.

TD01 FATTURA – TD02 ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA – TD03 ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA – TD06 PARCELLA – TD07 FATTURA SEMPLIFICATA

Tipologie comuni già esistenti prima del 2021. Si rammenta che il cedente/prestatore deve trasmettere allo SDI tali documenti entro 12 giorni dal momento di effettuazione della relativa operazione e annotare il documento emesso nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo. Chi riceve invece tali documenti deve annotarli nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

TD04 NOTA DI CREDITO – TD08 NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA

Tipologie comuni già esistenti prima del 2021. Si ricorda che in tali documenti va sempre indicato il riferimento alla fattura precedentemente emessa, che deve essere rettificata, nel campo 2.1.6 nel caso di TD04 o nel campo 2.1.2 nel caso di TD08. Valgono le medesime regole di registrazione sopra esposte.

TD05 NOTA DI DEBITO – TD09 NOTA DI DEBITO SEMPLIFICATA

Tipologie comuni già esistenti prima del 2021. Si ricorda che in tali documenti va sempre indicato il riferimento alla fattura precedentemente emessa, che deve essere rettificata, nel campo 2.1.6 nel caso di TD05 o nel campo 2.1.2 nel caso di TD09. Valgono le medesime regole di registrazione sopra esposte.

TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata. Questa tipologia documento consente di effettuare la procedura di reverse charge telematicamente, attraverso l’integrazione della fattura tramite SDI, invece di effettuare l’annotazione cartacea sulla fattura ricevuta dal proprio fornitore (che rimane comunque sempre consentita). Il documento TD16 sarà recapitato solo a chi lo predispone, in quanto tenuto all’integrazione dell’IVA in fattura. È consigliabile trasmettere il TD16 entro la fine del mese di ricezione della fattura; nel campo “data” va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese in questione. Nel campo 2.1.6 va indicato l’idSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura integrata. Nel campo 2.1.1.4 “numero” è consigliabile utilizzare una numerazione ad hoc.

TD16 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVZI DALL’ESTERO

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata; consente altresì al contribuente di evitare la predisposizione del modello “esterometro” trimestrale. In alternativa, può essere ancora integrata manualmente la fattura ricevuta dall’estero, con indicazione dell’IVA dovuta, e predisposta comunicazione “esterometro”. Importante indicare, nel campo 2.1.1.3 “Data”, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura di acquisto nel caso di servizio intracomunitario oppure la data di effettuazione dell’operazione nel caso di autofattura per servizio acquistato da soggetto Extra-UE. Nel campo 2.1.6 va indicato l’idSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura integrata, nel caso di ricezione della stessa in formato elettronico. Nel campo 2.1.1.4 “numero” è consigliabile utilizzare una numerazione ad hoc.

TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata; consente altresì al contribuente di evitare la predisposizione del modello “esterometro” trimestrale. In alternativa, può essere ancora integrata manualmente la fattura ricevuta dall’estero, con indicazione dell’IVA dovuta, e predisposta comunicazione “esterometro”. Importante indicare, nel campo 2.1.1.3 “Data”, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura di acquisto. Nel campo 2.1.6 va indicato l’idSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura integrata, nel caso di ricezione della stessa in formato elettronico. Nel campo 2.1.1.4 “numero” è consigliabile utilizzare una numerazione ad hoc.

TD19 INTEGRAZIONE (AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI DALL’ESTERO MA GIA’ PRESENTI IN ITALIA

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata; consente altresì al contribuente di evitare la predisposizione del modello “esterometro” trimestrale. Si utilizza per integrare con IVA (o emettere autofattura nel caso di acquisti extra-UE) la fattura ricevuta da soggetto estero, dal quale sono acquistati beni già presenti sul territorio nazionale. Importante indicare, nel campo 2.1.1.3 “Data”, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura di acquisto nel caso di servizio intracomunitario oppure la data di effettuazione dell’operazione nel caso di autofattura per servizio acquistato da soggetto Extra-UE.

TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata. Si utilizza per predisporre autofattura nei casi in cui:

  • Entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione non si riceva fattura dal proprio fornitore italiano o la si riceva con importo inferiore a quello reale;
  • Entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non si riceva fattura dal proprio fornitore estero o la si riceva con importo inferiore a quello reale;
  • Si riceva fattura dal proprio fornitore con applicazione erronea del regime del reverse charge. In questo caso, va emesso successivamente anche un documento TD16 per integrare la fattura di acquisto.

Importante indicare, nel campo 2.1.1.3 “Data” la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi e nel campo “cedente/prestatore” i dati del fornitore.

TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata. Va utilizzata dall’esportatore abituale che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, evitando al fornitore di effettuare una variazione in aumento dell’IVA. L’autofattura va eventualmente emessa entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento con assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, oppure va emessa, sempre indicando i dati del fornitore, il numero progressivo della fattura ricevuta e l’ammontare eccedente il plafond, con indicazione dell’IVA che avrebbe dovuto essere applicata, da versare con modello F24. Nel campo “cedente/prestatore” vanno inseriti i dati di chi emette l’autofattura, come nel campo “cessionario/committente”. Nel campo 2.1.6 va indicata la fattura di riferimento se l’esportatore emette autofattura diversa per ciascun fornitore; in alternativa può essere emesso un documento unico, indicando i dati di tutte le fatture (nelle annotazioni o in un allegato). Nel campo 2.1.1.4 “numero” è consigliabile utilizzare una numerazione ad hoc.

TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA – TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Il suo utilizzo consente la corretta predisposizione dei registri IVA precompilati, messi a disposizione da Agenzia Entrate, e della relativa Dichiarazione IVA precompilata; consente altresì al contribuente di evitare la predisposizione del modello “esterometro” trimestrale. Va predisposto il documento TD22 quando il contribuente procedere all’estrazione dal deposito IVA (ai fini di successivo utilizzo o commercio in Italia) di beni iva introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica. Il soggetto procede a integrare la fattura in reverse charge in caso di fornitore intracomunitario o a emettere autofattura in caso di acquisto extra-Ue. Nel caso di documento TD23 invece l’IVA è versata dal gestore del deposito per conto del contribuente entro il 16 del mese successivo all’estrazione.

TD24 FATTURA DIFFERITA

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente (consigliato) dal 2021. Si utilizza per la cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o altro documento equipollente che accompagna la merce oppure nel caso di prestazione di servizi effettuati allo stesso soggetto e nel medesimo mese solare. La fattura TD24 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotato nei medesimi termini. La data da indicarsi deve ricadere nel mese in cui è effettuata una delle cessioni riepilogate ovvero in cui è stato pagato in tutto o parte il corrispettivo. È consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta o la data di fine mese.

TD25 FATTURA DIFFERITA DEL PROMOTORE DI UN’OPERAZIONE TRIANGOLARE

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente dal 2021. Va predisposta entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al mese di emissione.

TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente (consigliato) dal 2021. Si utilizza per le fatture, che non concorrono al volume di affari, di cessione dei beni ammortizzabili iscritti nel Libro dei Cespiti del contribuente. Il tipo TD26 si utilizza anche nel caso di cessioni per passaggi interni di beni e servizi soggetti al regime del margine per beni usati. In questo secondo caso cedente e cessionario coincidono e i relativi campi nella fattura elettronica devono essere compilati uguali.

TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

Trattasi di una novità, da utilizzare facoltativamente (consigliato) dal 2021. Si utilizza per operazioni di:

  • Cessione gratuite di beni, ad eccezione di quelli il cui commercio o produzione non rientra nell’attività di impresa se di costo non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non è stata operata, all’atto di acquisto, la detrazione dell’IVA;
  • Destinazione di beni all’uso o consumo personale o familiare dell’imprenditore/professionista o ad altre finalità estranee all’impresa/professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione dei beni per i quali non è stata operata, all’atto di acquisto, la detrazione dell’imposta.
  • Prestazioni di servizio gratuite.

Il documento TD27 viene registrato nel solo registro delle fatture emesse e i campi cedente e cessionario sono compilati con i dati di colui che emette l’autofattura in questione. Nel campo 2.1.1.4 “numero” dovrà essere inserita la numerazione progressiva delle fatture emesse del soggetto medesimo. Si precisa che, nel caso di cessioni gratuite, qualora la cessione sia con rivalsa dell’IVA, il tipo documento da utilizzare è il TD01 o il TD24 nel caso di fattura differita.

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