Il Ministero dell’Economia e Finanze, durante un’interrogazione in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati (5-04376) lo scorso 28/07/2020, ha posto rilevanti condizioni fiscali in capo agli enti che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in regime di L 398/1991.

Nel dettaglio, il Ministero ha specificato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata, seppur in maniera occasionale ma al di fuori di manifestazione sportive, per esempio durante lo svolgimento di feste popolari, sagre, eventi socio/culturali, risulta sempre di natura commerciale.

Citando la circolare n. 18/2018 dell’Agenzia Entrate, si ribadisce infatti che rientrano tra i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali solamente i ricavi delle attività commerciali che siano funzionali strutturalmente all’attività sportiva (es: somministrazione di alimenti e bevande durante una gara), in quanto naturale completamento degli scopi dell’ente sportivo. Per tali attività è consentito sfruttare quindi il regime agevolato della Legge 398/1991 (forfettizzazione dell’IVA e dell’IRES).

Sono perciò da escludere dall’applicazione della legge in questione e quindi da ritenersi commerciali pure tutte quelle attività non connesse agli scopi sportivi/istituzionali dell’ente. Di conseguenza, la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori di contesti sportivi e dalla pratica dello sport, non riguardando l’attività istituzionale, non può beneficiare del regime agevolato di cui sopra. Si evidenza altresì che durante sagre, manifestazioni popolari, eventi socio/culturali l’attività di somministrazione non è effettuata solamente nei confronti di soci e tesserati, ma anche di altri soggetti estranei all’ente sportivo (non costituendo quindi un “corrispettivo specifico”), avvalorando perciò la tesi della natura commerciale pura dell’operazione.

Per la partecipazione a sagre, eventi socio/culturali e manifestazioni popolari in genere, qualora l’associazione/società sportiva intenda somministrare al pubblico di alimenti e bevande, lo studio suggerisce di attrezzarsi in tempo, acquistando quindi un registratore telematico (RT) per l’invio dei corrispettivi ad Agenzia Entrate. Risulta, al contempo, necessario dotarsi di un differente e corretto sistema contabile amministrativo, predisposto per la tenuta di una contabilità separata, con i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili. Si segnala altresì che tutto ciò comporta anche la necessità di effettuare la liquidazione dell’IVA con le regole ordinarie (iva a debito – iva a credito) e la predisposizione obbligatoria della Dichiarazione IVA annuale. Ai fini reddituali, è possibile invece optare per il regime di tassazione ordinaria IRES (ricavi – costi) oppure applicare il regime forfettario sui ricavi commerciali (purtroppo non altamente competitivo come quello della L. 398/1991) previsto dall’articolo 145 del TUIR.

 

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