Il legislatore, nel corso dell’anno 2020, è intervenuto con importanti provvedimenti in materia di rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio delle imprese al 31/12/2019.

In particolare, si riepilogano in seguito le norme più interessanti:

 

  • Decreto 08/04/2020 n. 23/2020 articolo 12-ter – per ogni tipologia di impresa

Tale rivalutazione ricalca quella già prevista in precedenti periodi d’imposta ed è relativa ai bilanci dell’anno 2020, 2021 e 2022. La rivalutazione in esame coinvolge potenzialmente tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio e deve essere effettuata per categorie omogenee di beni.

Essa consente di esprimere un maggior valore del bene e del relativo fondo iscritti a bilancio. Per attribuire rilevanza anche fiscale a tali valori l’imposta sostitutiva prevista è del 12%, o del 10% in caso di beni immateriali. In tal modo, gli ammortamenti del maggior valore saranno deducili dal terzo anno successivo ed eventuali plusvalenze, in caso di cessione dei beni rivalutati, tassabili solamente dal quarto anno successivo.

La relativa riserva di rivalutazione, creatasi a bilancio con l’operazione, è affrancabile (e quindi distribuibile ai soci) versando un ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

 

  • Decreto 08/04/2020 n. 23/2020 articolo 6-bis – riservato al settore alberghiero e termale

Anche la rivalutazione in esame coinvolge potenzialmente tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio al 31/12/2019 (delle imprese del settore turistico e termale) e deve essere effettuata per categorie omogenee di beni. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2020 o nel 2021. La rivalutazione, a fini civilistici e fiscali risulta gratuita.  Il maggior valore potrà essere ammortizzato in bilancio già dal 2020 mentre le eventuali plusvalenze da cessione del bene rivalutato saranno tassabili solamente a partire dal quarto anno successivo.

È dovuta solamente un’imposta sostitutiva del 10% per l’eventuale affrancamento della Riserva venutasi a creare a seguito dell’operazione, ai fini di una sua successiva distribuzione.

 

  • Decreto 14/08/2020 n. 104/2020 articolo 110 – per ogni tipologia di impresa

Trattasi della novità più interessante, che riguarda però il solo bilancio dell’anno 2020. La rivalutazione prevista riguarda i singoli beni (e non categorie omogenee di beni). La rivalutazione civilistica, che va eseguita con riferimento al valore di mercato, risulta gratuita, con semplice annotazione nell’inventario e in nota integrativa del bilancio.

Per la rilevanza fiscale è invece richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% (da versare in un massimo di tre rate annuali, di cui la prima al 30/06/2021). In questo modo, il maggior valore potrà essere ammortizzato (come costo interamente deducibile) già dal 2021. Per eventuali plusvalenze o minusvalenze, successive alla cessione dei beni rivalutati, i maggiori valori avranno valenza dall’anno 2024.

Sono rivalutabili tutti i tipi di bene (fabbricati, terreni, partecipazioni, macchinari, attrezzature, marchi e brevetti…), anche se già completamente ammortizzati in bilancio, nonché i beni acquisiti tramite leasing e riscattati entro il 31/12/2019. Sono esclusi dalla rivalutazione solamente i beni merce.

È dovuta un’ulteriore imposta sostitutiva del 10% (da versare in un massimo di tre rate annuali) per l’eventuale affrancamento della Riserva venutasi a creare a seguito dell’operazione, ai fini di una sua successiva distribuzione.

 

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