
Con la presente informativa, lo studio cercherà di fare chiarezza sul nuovo regime sanzionatorio previsto per i corrispettivi telematici e il relativo RT (Registratore Telematico).
Si rammenta infatti che, dal 2021, tutti i corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto devono essere trasmessi in via telematica ad Agenzia Entrate, entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (vendita del bene), pena l’applicazione di sanzioni.
Con la Legge di Bilancio 2021 è inoltre stato chiarito che la memorizzazione elettronica (a cui provvede in automatico il RT) e la consegna del documento commerciale al cliente, debbano avvenire non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, non essendo più possibile quindi consegnare il documento commerciale in un momento successivo.
Le sanzioni per il mancato rispetto della normativa relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono così riepilogabili:
Nei casi di:
- Mancata o non tempestiva memorizzazione del dato nel RT
- Mancata o non tempestiva trasmissione del dato ad Agenzia Entrate
- Memorizzazione e/o trasmissione con dati incompleti o non veritieri
- Mancato o irregolare funzionamento del RT
Si applica una sanzione unica (non più 2 sanzioni, come in precedenza) pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato, trasmesso o memorizzato e/o trasmesso con dati errati, se l’errore ha concorso anche all’erronea liquidazione dell’Iva del periodo di riferimento, con un minimo di € 500,00.
Esempio 1: i corrispettivi dei giorni 15-16-17 febbraio 2021 rispettivamente di € 200 (di cui iva € 36,06), di € 450 (di cui iva € 81,15) e di € 680 (di cui iva € 122,63), non sono né stati memorizzati e né trasmessi ad Agenzia Entrate, ne sono stati considerati al fine dei calcoli della liquidazione IVA periodica.
La sanzione applicabile è di € (36,06 + 81,15 + 122,63) = € 239,84 x 90% = € 215,85
L’importo minimo della sanzione è però previsto in € 500,00.
A tale importo è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso, solo nel caso in cui la sanzione non sia stata già accertata da Agenzia Entrate o dalle Forze dell’Ordine o Guardia di Finanza. Dunque:
- Se la sanzione è versata entro 30 giorni, si applica la riduzione a 1/10: € 50,00
- Se la sanzione è versata entro 90 giorni, si applica la riduzione a 1/9: € 55,55
- Se la sanzione è versata entro 1 anno, si applica la riduzione a 1/8: € 62,50
- Se la sanzione è versata entro 2 anni, si applica la riduzione a 1/7: € 71,42
- Se la sanzione è versata con oltre 2 anni di ritardo, si applica la riduzione a 1/6: € 83,33
Esempio 2: i corrispettivi dell’intera settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 non sono stati memorizzati e trasmessi in Agenzia, ne sono stati considerati ai fini della liquidazione periodica dell’iva. I corrispettivi dei giorni 18-19-20-21 sono complessivamente calcolati in € 4.200 (di cui iva € 757,38).
La sanzione applicabile € di € (239,84 + 757,38) = € 997,22 x 90% = € 897,49
A tale importo è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso, solo nel caso in cui la sanzione non sia stata già accertata da Agenzia Entrate o dalle Forze dell’Ordine o Guardia di Finanza. Dunque:
- Se la sanzione è versata entro 30 giorni, si applica la riduzione a 1/10: € 89,74
- Se la sanzione è versata entro 90 giorni, si applica la riduzione a 1/9: € 99,72
- Se la sanzione è versata entro 1 anno, si applica la riduzione a 1/8: € 112,18
- Se la sanzione è versata entro 2 anni, si applica la riduzione a 1/7: € 128,21
- Se la sanzione è versata con oltre 2 anni di ritardo, si applica la riduzione a 1/6: € 149,58
In caso solamente di mancata o tardiva trasmissione o di trasmissione telematica di dati incompleti o non veritieri (ma di memorizzazione corretta nel RT), che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell’iva periodica, si applica invece la sanzione fissa di € 100,00 per ogni trasmissione errata od omessa (e non quindi per ogni singola operazione errata o non trasmessa).
Nell’esempio 1 quindi, presupponendo che il contribuente abbia versato l’iva correttamente, tenendo quindi in considerazione gli errori commessi in fase di trasmissione telematica, la sanzione applicabile sarà di € 300,00 (€ 100,00 x 3 giorni), potendo sempre accedere all’istituto del ravvedimento operoso. Quindi:
- Se la sanzione è versata entro 30 giorni, si applica la riduzione a 1/10: € 30,00
- Se la sanzione è versata entro 90 giorni, si applica la riduzione a 1/9: € 33,33
- Se la sanzione è versata entro 1 anno, si applica la riduzione a 1/8: € 37,50
- Se la sanzione è versata entro 2 anni, si applica la riduzione a 1/7: € 42,85
- Se la sanzione è versata con oltre 2 anni di ritardo, si applica la riduzione a 1/6: € 50,00
Nell’esempio 2 invece, con i medesimi presupposti di cui sopra, tale sanzione sarà pari ad € 700,00 (€ 100,00 x 7 giorni), potendo sempre accedere all’istituto del ravvedimento operoso. Quindi:
- Se la sanzione è versata entro 30 giorni, si applica la riduzione a 1/10: € 70,00
- Se la sanzione è versata entro 90 giorni, si applica la riduzione a 1/9: € 77,77
- Se la sanzione è versata entro 1 anno, si applica la riduzione a 1/8: € 87,50
- Se la sanzione è versata entro 2 anni, si applica la riduzione a 1/7: € 100,00
- Se la sanzione è versata con oltre 2 anni di ritardo, si applica la riduzione a 1/6: € 116,66
Si rammenta che l’istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato solamente nel caso in cui l’irregolarità non sia già stata contestata con un verbale di constatazione o un avviso di irregolarità da parte delle forze dell’Ordine, Guardia di Finanza o Agenzia Entrate.
L’istituto del ravvedimento operoso risulta particolarmente vantaggioso nei casi sopra esposti, relativi a violazioni dagli importi contenuti e che coinvolgono un numero di giorni limitato. In caso contrario, qualora le irregolarità fossero prolungate e riguardassero importi elevati, il contribuente potrebbe considerare la possibilità di non sanare le sanzioni con ravvedimento operoso e aspettare l’atto di contestazione delle sanzioni. In tale occasione, avrà infatti la possibilità di accedere alla definizione agevolata al terzo delle somme dovute e di chiedere la rateizzazione delle stesse. Sempre in tale occasione, potrà sfruttare l’istituto del “cumulo giuridico” e della “continuazione”, che consentono di applicare, per tutte le violazioni riscontrate nel periodo, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.
Negli esempi precedenti quindi, in caso di contestazione delle violazioni da parte delle autorità preposte, il contribuente verserebbe l’importo di € 500,00, aumentato di un quarto, e ridotto poi a un terzo per definizione agevolata, quindi in totale € 208,33, da pagarsi anche in forma rateale.
Le altre tipologie di sanzioni previste dalla nuova normativa sono:
- Nel caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o nei casi di omessa verifica periodica del RT, si applica la sanzione da € 250,00 ad € 2.000,00.
- Nel caso di mancata installazione del RT e degli strumenti per l’emissione del documento commerciale, si applica la sanzione da € 1.000,00 ad € 4.000,00.
- Nel caso di manomissioni o alterazione degli strumenti di trasmissione, ai fini di elusione della normativa in materia di memorizzazione trasmissione dei dati, si applica la sanzione da € 3.000,00 ad € 12.000,00.
Sono altresì previste delle sanzioni accessorie, in caso di reiterazione delle suddette violazioni.
Nel dettaglio:
- Se nel corso di un quinquennio sono state contestate 4 distinte violazioni consistenti in mancata/non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei dati o memorizzazione/trasmissione di dati errati o non veritieri, si applica la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni a 1 mese;
- Se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati è superiore ad € 50.000,00, si applica la sospensione dell’attività da 1 mese a 6 mesi;
- Se è accertata l’omessa installazione dei registratori si applica la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio per un periodo dai 15 giorni ai 2 mesi e, in caso di recidiva, per un periodo dai 2 ai 6 mesi.