Si informano i gentili clienti che venerdì scorso, 19/03/2021, è stato approvato dal Consiglio dei ministri l’atteso “Decreto Sostegni”. Riportiamo in sintesi le principali novità.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Previsto un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti con partita IVA, che hanno subito nel 2020 un calo di fatturato del 30% rispetto all’anno 2019. L’importo del contributo è determinato applicando le seguenti aliquote al valore della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019:

 

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 inferiori a 100.000,00 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 superiori a 100.000,00 euro ma inferiori a 400.000,00 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 superiori a 400.000,00 euro ma inferiori a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro ma inferiori a 10 milioni di euro, che rappresenta la soglia massima.

 

Esempio:

Soggetto che nel 2019 ha fatturato euro 450.000 e che nel 2020 ha fatturato euro 300.000,00. Avendo registrato una perdita superiore al 30% del suo fatturato, può accedere al contributo, ottenendo un importo di euro:

(450.000 /12) – (300.000 /12) = 37.500 – 25.000 = 12.500 euro (perdita media mensile di fatturato)

12.500 * 40% = 5.000 euro (valore del contributo a fondo perduto)

 

L’importo è comunque riconosciuto, per i soggetti che ne hanno diritto, per un importo minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche ed euro 2.000,00 per le persone giuridiche e per un importo massimo di euro 150.000,00.

Per coloro che hanno attivato la propria partita IVA dal 01/01/2019, il contributo spetta invece anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato previsti e pari al contributo minimo di cui sopra. In alternativa, è possibile calcolare analiticamente il contributo spettante, considerando, nel calcolo delle media di riduzione di fatturato, i soli mesi successivi a quelli di attivazione della partita IVA. Tutti i soggetti aventi diritto possono optare per la trasformazione del contributo spettante in credito di imposta, da utilizzare da subito in compensazione per il versamento di tributi.

 

 FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Previsto un aumento della dotazione del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali di lavoratori autonomi e professionisti che nel 2019 hanno registrato un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nel 2020 si è ridotto di almeno il 33%. I criteri e modalità per la concessione della riduzione dovranno essere definiti da appositi decreti del Ministero del Lavoro.

 

ANNULLAMENTO RUOLI 2000-2010 DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO

Previsto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento che presentano singoli carichi non superiori ad euro 5.000,00, consegnati agli Agenti di Riscossione dall’anno 2000 all’anno 2010. Lo stralcio riguarda i soli soggetti che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore ad euro 30.000,00.

 

SANATORIA AVVISI BONARI PER LE PARTITE IVA IN DIFFICOLTA’

Prevista la possibilità di definizione degli avvisi bonari di liquidazioni di imposte, non spediti nel periodo di sospensione e relativi agli anni 2017 e 2018, senza effettuare il pagamento di interessi e sanzioni. La misura è riservata ai soggetti che hanno registrato, tra il 2020 e il 2019, una riduzione del volume di affari superiore al 30%.

 

PROROGA PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI

Prevista un’ulteriore proroga dei pagamenti per le cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito dell’INPS, al 31/05/2021. Entro questa data potrà essere altresì richiesta la dilazione dei ruoli, le cui rate in corso e in scadenza dal 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, possono essere versate, in unica soluzione, entro il 31/05/2021. Fino al 30/04/2021 saranno inoltre sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto concerne le rate di “saldo e stralcio” e “rottamazione ter” scadute nel 2020, il pagamento potrà essere effettuato entro il 31/07/2021 e, in relazione alle rate in scadenza al 28/02/2021, 31/03/2021, 31/05/2021 e 31/07/2021, il pagamento potrà effettuato entro il 30/11/2021. Alla scadenza si applica sempre la tolleranza di cinque giorni, normalmente previsti per i tardivi pagamenti.

 

RINVIO DELLA PRECOMPILATA IVA E DELLE PROCEDURE DI ALLERTA DEL FISCO

I registri IVA precompilati da Agenzia Entrate saranno disponibili a partire dalle operazioni effettuate il 01/07/2021, mentre la dichiarazione precompilata sarà predisposta dalle operazioni dell’anno 2022. Prevista inoltre la proroga di un anno delle segnalazioni automatiche del fisco agli organismi di composizione della crisi, che partiranno dunque con le comunicazioni di liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023.

 

PROROGA TERMINE CONSERVAZIONE ELETTRONICA E INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE

Prorogato al 31/03/2021 il termine per l’invio delle certificazioni uniche e al 10/06/2021 il termine per effettuare la conservazione elettronica sostitutiva delle fatture elettroniche 2019.

 

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO E CASSA INTEGRAZIONE

Previste due proroghe: la prima fino al 30/06/2021 per tutte le categorie di datori di lavoro (unica possibile per i datori di lavoro dell’industria e dell’edilizia, che possono fruire della cassa integrazione ordinaria CIGO), ad eccezione di quello domestico, prevede che fino a tale data i lavoratori possano fruire di ulteriori 13 settimane di CIGO con causale “emergenza Covid-19” e non possano subire licenziamenti.

La seconda proroga riguarda solo i datori di lavoro che, non potendo sfruttare la CIGO, usufruiscono degli ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza sanitaria e dei trattamenti di assegno ordinario, di cassa integrazione in deroga e della cassa integrazione operai agricoli. Per questi datori e per i loro dipendenti il divieto di licenziamento permane fino al 31/10/2021 e parallelamente, quindi fino a un massimo di 28 settimane, sono estesi i trattamenti di integrazione salariale, per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021 (per gli operai del settore agricolo invece sono previsti 120 giorni). Da luglio a ottobre 2021 però il divieto di licenziamento sarà ancorato alla fruizione effettiva degli ammortizzatori sociali quindi, i datori di lavoro che rinuncino ad essi (o che non li possono più applicare), potranno procedere a licenziamenti.

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI

Prevista un’indennità pari ad euro 2.400,00 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro involontariamente nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni” e che abbiano svolto un’attività lavorativa per almeno trenta giornate. La medesima indennità è prevista per i lavoratori in somministrazioni, impiegati presso imprese del turismo, ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione che appartengono a settori diversi da quello del turismo, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, agli incaricati alle vendite a domicilio. Tutti questi soggetti non devono essere titolari di rapporti di lavoro o di pensione.

 

INDENNITA’ PER LAVORATORI SPORTIVI

Prevista l’erogazione dalla società Sport e Salute S.p.a. di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato/ridotto o sospeso la propria attività. L’ammontare dell’indennità è così determinato:

  • A soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva superiori a euro 10.000,00, la somma prevista è di euro 3.600,00;
  • A soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva compresi tra euro 4.000,00 ed euro 10.000,00, la somma prevista è di euro 2.400,00;
  • A soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva inferiori ad euro 4.000,00, la somma prevista è di euro 1.200,00.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30/12/2020 e non rinnovati.

 

NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI AIUTI DI STATO

Innalzato il valore massimo degli aiuti di stato fruibili dalle partite IVA nel periodo di emergenza COVID, che passa da 800.000,00 euro a 1.800.000,00 euro fino al 31/12/2021 (275.000,00 euro per il settore della pesca/acquacoltura e 225.000,00 euro per il settore della produzione agricola). Si ricorda che rientrano negli aiuti di Stato, tra gli altri, i contributi a fondo perduto percepiti, il credito di imposta per i canoni di locazioni di immobili e il credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro ottenuti nel 2020 e le esenzioni IMU sfruttate nel 2020 e 2021.

 

 

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