
Si informano i gentili clienti che Agenzia Entrate, in data 14 aprile 2021, ha rilasciato una guida completa sulla gestione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse.
L’imposta di bollo si applica su tutte le fatture elettroniche non soggette a IVA riconducibili alle prestazioni/vendite di cui ai seguenti codici natura: N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, N4.
Sono escluse dall’applicazione dell’imposta di bollo le fatture elettroniche aventi tipo di documento: TD16, TD17, TD18, TD19, TD20.
Sono ulteriormente escluse le fatture elettroniche dei contribuenti che applicano particolari regimi fiscali, quali quello della vendita di Sali e tabacchi, del commercio di fiammiferi, dell’editoria, della gestione di servizi di telefonia pubblica, della rivendita di documenti di trasporto o sosta, degli intrattenimenti e giochi da tariffa del D.p.r. 640/1972, delle agenzie di viaggi e turismo.
Si ricorda che l’imposta di bollo deve essere applicata solamente per imposti superiori ad € 77,47 e che anche i soggetti in regime “minimo” o “forfettario”, nel caso di emissione di fattura elettronica, sono tenuti a rispettare i seguenti adempimenti.
Sulla fattura elettronica, l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo deve avvenire attraverso la valorizzazione “SI” del campo “bollo Virtuale” (2.1.1.6.1 del tracciato xml). Al termine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, la sommatoria delle imposte di bollo applicate sulle fatture elettroniche del trimestre deve essere versata tramite F24.
Al soggetto che emette tali fatture elettroniche, è riconosciuta la possibilità di addebitare il costo dell’imposta di bollo al proprio cliente, attraverso l’indicazione dell’importo di € 2,00 nel campo “Importo bollo” (2.1.2.6.2 del tracciato xml). La sua valorizzazione rimane facoltativa e non rilevante ai fini del calcolo dell’imposta dovuta da soggetto emittente fattura.
Agenzia Entrate ha implementato una procedura di controllo telematico e di addebito diretto dell’importo delle imposte di bollo sul cassetto fiscale “Fatture e Corrispettivi” di ogni partita IVA. I dati proposti nel cassetto personale del contribuente sono suddivisi in due categorie.
ELENCO A: Agenzia propone un elenco, non modificabile, delle fatture del trimestre assoggettate correttamente dal contribuente all’imposta di bollo. In esso sono comprese le eventuali autofatture emesse.
ELENCO B: Agenzia propone un elenco, modificabile dal contribuente, di fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento all’imposta di bollo ma che non riportano da parte del contribuente tale indicazione.
Di fatto, Agenzia Entrate propone in anteprima, dal 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, i calcoli provvisori dell’imposta dovuta. Gli elenchi per il primo trimestre 2021 sono quindi a disposizione dal 15 aprile 2021.
Il contribuente può ora, attraverso una modifica diretta dell’elenco B, correggere in modo analitico quanto considerato da Agenzia per il calcolo definitivo, entro il 30 del mese stesso. Nel caso in cui il contribuente non intervenga sull’elenco, Agenzia Entrate considererà gli importi confermati.
Entro il 15 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento, Agenzia Entrate proporrà quindi il calcolo definitivo, con le correzioni apportate eventualmente dal contribuente o da suo intermediario abilitato all’accesso al cassetto fiscale.
Il versamento dell’imposta di bollo potrà quindi essere confermato direttamente sul portale, attraverso indicazione dell’IBAN del conto corrente del contribuente sul quale effettuare l’addebito, che dovrà avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento.
Tale versamento rimane alternativo a quello con F24, che il contribuente può sfruttare anche per la compensazione dell’imposta con altri crediti tributari a sua disposizione.