
E’ stato recentemente pubblicato in G.U. il D.L. n. 73/2021, rinominato “Sostegni-bis”. Si riportano le novità che lo studio ritiene più significative.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AUTOMATICI E ALTERNATIVI
Il decreto prevede l’erogazione automatica di un nuovo contributo a fondo perduto di importo pari a quello ricevuto ai sensi del Decreto “Sostegni”, per i soggetti che hanno già ottenuto il precedente (e che presentavano una riduzione di fatturato di almeno il 30% del 2020 rispetto all’anno 2019).
Il Decreto prevede inoltre un secondo contributo, alternativo al primo, per i soggetti con ricavi fino a 10 milioni di euro con partita IVA attiva al 26/05/2021, e che abbiano subito una riduzione di fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020. Non è previsto un importo minimo spettante.
Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto automaticamente il primo contributo e questo risulti inferiore rispetto a quello alternativo, avrà diritto di ricevere la differenza rispetto tale maggior valore. Qualora il contributo automatico risulti superiore a quello alternativo, Agenzia delle Entrate non procederà invece a nessun accredito.
Per il calcolo del contributo automatico si applicano le medesime percentuali previste per il calcolo del contributo del D.L. “Sostegni” e qui riepilogate:
RICAVI/COMPENSI 2019 | % APPLICABILE ALLA DIFFERENZA MEDIA MENSILE DI FATTURATO |
NON SUPERIORI A € 100,000 |
60% |
SUPERIORI A € 100.000 MA INFERIORI A € 400.000 |
50% |
SUPERIORI A € 400.000 MA INFERIORI A € 1.000.000 |
40% |
SUPERIORI A € 1.000.000 MA INFERIORI A € 5.000.000 |
30% |
SUPERIORI A € 5.000.000 MA INFERIORI A € 10.000.000 |
20% |
Nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto il contributo automatico, ma quello alternativo risulti comunque spettante, avrà la possibilità di presentare un’istanza specifica per la sua erogazione da parte di Agenzia delle Entrate. In questo caso il contributo alternativo sarà calcolato in misura maggiorata rispetto a quello automatico, in base all’ammontare dei ricavi/compensi 2019 del beneficiario. Questo lo schema:
RICAVI/COMPENSI 2019 | % APPLICABILE ALLA DIFFERENZA MEDIA MENSILE DI FATTURATO |
NON SUPERIORI A € 100,000 |
90% |
SUPERIORI A € 100.000 MA INFERIORI A € 400.000 |
70% |
SUPERIORI A € 400.000 MA INFERIORI A € 1.000.000 |
50% |
SUPERIORI A € 1.000.000 MA INFERIORI A € 5.000.000 |
40% |
SUPERIORI A € 5.000.000 MA INFERIORI A € 10.000.000 |
30% |
ULTERIORI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno evidenziato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019, subordinato all’autorizzazione dell’UE. Tale contributo spetta ai soggetti con partita IVA attiva al 26/05/2021 e con ricavi non superiori ai 10 milioni di euro. La percentuale minima di riduzione dell’utile di esercizio sarà individuata con prossimo decreto del Ministero dell’Economia e Finanzia e il contributo sarà erogato tenendo conto dei contributi ricevuti dal soggetto beneficiario durante l’intero periodo di pandemia 2020-2021. La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della procedura telematica e il contributo sarà riconosciuto ai soli soggetti la cui dichiarazione dei redditi sarà presentata in Agenzia delle Entrate entro il 10/09/2021.
È inoltre previsto un contributo a fondo perduto per le attività che, a seguito di disposizioni normative, hanno subito la chiusura obbligatoria nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 e il 26/05/2021 per almeno 4 mesi.
È altresì previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti con fatturato superiore ai 10 milioni di euro ma inferiore ai 15 milioni di euro, che non hanno potuto beneficiare dei “ristori” e “sostegni” di cui ai precedenti Decreti. Le risorse stanziate per tale contributo saranno calcolate solamente dopo l’erogazione di quello automatico e/o alternativo di cui al paragrafo precedente.
CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI E AFFITTI COMMERCIALI
Per i soggetti operanti nel settore turistico/ricettivo, il credito d’imposta per le locazioni commerciali e gli affitti di azienda pagati nel corso del 2021 è esteso ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021, purché abbiano subito una contrazione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito è esteso poi a tutti i soggetti esercenti attività di impresa/professione, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, previa verifica della riduzione del fatturato/corrispettivi medio mensile del 30% per il periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2021.
Possono beneficare di tale credito di imposta anche gli enti non commerciali, a prescindere dalla riduzione di fatturato, per i soli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
La sospensione dell’attività dell’ADER è prorogata dal 30/04/2021 al 30/06/2021. Fino alla fine del mese di giugno sono quindi sospesi i pagamenti delle rate delle dilazioni con l’agente della riscossione e i pagamenti sospesi potranno essere versati in unica soluzione entro la fine di luglio. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati dall’ADER dal 01/05/2021 al 26/05/2021. Gli eventuali pignoramenti stipendiali riprenderanno a partire dal 01/07/2021; sono inoltre inibite tutte le misure cautelari e le notifiche delle cartelle di pagamento. Sospesi fino al 30 giugno anche le verifiche di inadempienza da parte delle PA prima di disporre i pagamenti nei confronti dei proprio fornitori.
CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
Previsto per gli acquisti sostenuti nei mesi di giugno, luglio e agosto un credito di imposta del 30% per le spese sostenute ai fini di sanificazione e protezione da COVID19. In particolare, sono agevolabili: acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, visiere, mascherine, occhiali protettivi, calzari…), acquisto di detergenti e disinfettanti, acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner…), dispositivi atti a garantire e la distanza di sicurezza (barriere, pannelli protettivi…), spese di sanificazione dei locali. Quest’ultime possono anche essere sostenute in economia, avvalendosi di dipendenti e collaboratori, determinando il costo orario del soggetto impegnato in tale attività e moltiplicandolo per le ore effettivamente impiegate nella medesima. L’importo sarà concesso nel limite di spesa di euro 60.000,00 per ciascun soggetto e tenendo conto della disponibilità massima di 200 milioni di euro stanziati dal Decreto.
Il credito spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, identificate presso la Regione.
ALTERNATIVE PER I DATORI DI LAVORO DOPO LA CIGO COVID-19
I datori di lavoro soggetti alla CIGO potranno richiedere dal 01/07/2021 , la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, senza applicazione del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 oppure la CIGS in deroga dal 26 maggio fino al 31 dicembre 2021, nei casi di riduzione di fatturato del 50% e per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza, al fine di mantenere i livelli occupazionali nella fase di ripresa delle proprie attività.
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Ai fini di agevolare l’inserimento nel modo di lavoro di soggetti disoccupati è prevista la possibilità per tutti i datori di lavoro di assumere, nel periodo compreso tra il 01/07/2021 e il 31/10/2021, persone in stato di disoccupazione (che hanno dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa), per un periodo di 6 mesi, sfruttando l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di € 6.000,00.
PROROGA INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI, DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI
Prevista l’erogazione di un ulteriore contributo per i lavoratori dipendenti stagionali, del settore turistico e non solo, che nel corso del 2021 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa del COVID19. L’indennità spetta a coloro che non sono titolari di pensione, di reddito da lavoro dipendente, di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza (nonché di NASPI per i lavoratori del settore turistico) ed è pari ad € 1.600,00.
Prevista inoltre un’indennità per i lavoratori impiegati nel settore sportivo, con i limiti e requisiti sopra esposti, di importo pari ad € 2.400,00 per coloro i quali nel 2019 hanno percepito un reddito di natura sportiva superiore ad € 10.000,00, ad € 1.600,00 per coloro i quali hanno percepito un reddito di natura sportiva superiore ad € 4.000,00 ma inferiore ad € 10.000,00 e ad € 800,00 per coloro che hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva inferiori ad € 4.000,00 annui.
MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI
Prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e linee di credito previste dal Decreto “Cura Italia”. La sospensione potrà riguardare solo la quota capitale e non sarà automatica ma su richiesta, da presentare all’ente erogatore entro il 15 giugno 2021. Potranno beneficiare della proroga solo le imprese e i professionisti già ammessi in precedenza.
GARANZIE STATALI NUOVI FINANZIAMENTI
Possono essere rilasciate entro il 31 dicembre 2021 garanzie da Sace S.p.a. per finanziamenti di durata non superiore ai 6 anni, che possono anche essere incrementali a 10 anni; La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le P.m.i. è invece innalzata alla misura massima del 80% dell’importo finanziato per operazioni fino a 120 mesi. La garanzia di tale Fondo per importi inferiori ai 30.000,00 euro sarà concessa ora nel limite del 90% dell’importo (anziché 100%), senza tetti massimi per applicazione del tasso di interesse.
MISURE A FAVORE DELL’ACQUISTO DELLE PRIMA CASA DA PARTE DI GIOVANI
Favorito l’acquisto della prima casa da parte di under 36 con ISEE inferiore ad € 40.000,00 attraverso l’esenzione totale dalle imposte ipotecarie, catastali e di registro relative alla compravendita di tali immobili. I finanziamenti erogati per tali acquisti, per la costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Sono previste inoltre garanzie statali fino al 80% della quota capitale di mutui contratti per l’acquisto di prime case, sempre rispettando i requisiti anagrafici e patrimoniali di cui sopra.
BONUS 50% INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022
Viene previsto per gli anni 2021 e 2022 un credito di imposta nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati non solo su giornali quotidiani e periodici, comprese le riviste online, ma anche sulle emittenti televisive o radiofoniche, analogiche o digitali. La comunicazione di accesso al credito, calcolato sull’intero valore della spesa, dovrà essere presentata tra il 01 e il 30 settembre 2021. In caso di insufficienza di risorse disponibili, esse saranno ripartite in via percentuale agli aventi diritto.
NOTE DI VARIAZIONE IVA ALL’APERTURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
È variato l’articolo 26 c. 2 del D.p.r. 633/1972, il quale ora prevede la possibilità per il fornitore di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale di emettere nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del proprio cliente. Il momento di emissione della nota è individuato quindi, potenzialmente, nella data di sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o nella data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
È altresì possibile emettere nota di variazione in diminuzione a seguito di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
ACE “INNOVATIVA” 2021
Modificata per il solo 2021 la base di calcolo per l’agevolazione ACE: il coefficiente per il calcolo della ripresa fiscale spettante sugli incrementi di capitale proprio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 del contribuente aumenta al 15%, contro il 1,3% ordinario. La deduzione dal reddito complessivo netto in questione può essere tramutata anche in credito di imposta.
ALTRE NOVITA’ PREVISTE DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “SOSTEGNI”
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 69/2021 di conversione del Decreto “Sostegni”, emanato il 22/03/2021. Si riportano alcune importanti novità:
– prevista l’esenzione dal versamento della prima rata IMU in scadenza al 16/06/2021 per i titolari di partita IVA che hanno registrato un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 superiore al 30% rispetto al fatturato/corrispettivi medio mensile del 2019. L’agevolazione spetta solamente per gli immobili nei quali tali soggetti esercitino direttamente la propria professione o attività di impresa. L’agevolazione non spetta a coloro i quali hanno attivato la partita IVA dopo il 23/03/2021.
– prorogata la possibilità di effettuare rivalutazioni di beni di impresa anche per il 2021, senza però la possibilità di riconoscimento dei benefici fiscali;
– estesa la rivalutazione dei beni delle imprese del settore alberghiero anche agli immobili concessi in locazione o in affitto a soggetti operanti nel medesimo settore e agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento;
– garantito un contributo a fondo perduto per le attività che hanno aperto partita IVA nel 2018 ma che hanno iniziato l’effettiva attività nel solo anno 2019;
– prevista la possibilità di non dichiarare il reddito derivante dai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti, purché sia già stata attivata la procedura di sfratto o ingiunzione di pagamento da parte del locatore.