
Assegno nucleo familiare e “assegno temporaneo”, cosa cambia
L’ANF (assegno nucleo familiare) è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari di lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché dei titolari di pensione o di prestazioni previdenziali, il cui riconoscimento e la cui determinazione avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso: in sostanza, la prestazione è prevista con importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Il 2021, però, rappresenta un anno molto particolare, all’interno del quale è stato concepito il c.d. “Assegno Unico e universale”, misura che mira a sostituire gli Assegni Nucleo Familiare stessi e che vuole unificare tutte le misure di sostegno nei confronti delle famiglie: una vera e propria rivoluzione che, a differenza di quanto previsto inizialmente, dovrebbe prendere definitivamente vita dal 1.01.2022.
Stanti proprio le evidenti difficoltà di dare piena attuazione all’Assegno unico già da quest’anno, in data 8.06.2021 è stato pubblicato il D.L. 79/2021, all’interno del quale vengono previste 2 misure: da una parte, la maggior novità che è rappresentata dal c.d. “Assegno temporaneo” rivolto a una platea di soggetti precedentemente esclusi dall’ANF e le cui principali caratteristiche sono state meglio descritte dal messaggio Inps n. 2371/2021; in
seconda istanza, viene limitata la validità degli ANF che potranno essere richiesti per il solo periodo 1.07-31.12.2021.
Tutto questo è stato confermato anche dalle nuove tabelle, allegate al messaggio Inps n. 2331/2021, contenenti gli importi, nonché le 2 nuove maggiorazioni, introdotte sempre dal D.L. 79/2021: un aumento di 37,5 euro per ciascun figlio, nei nuclei familiari fino a 2 figli, e di 55 euro per ciascun figlio, nei nuclei familiari di almeno 3 figli.
Procediamo, dunque, ad analizzare le principali differenze tra gli ANF e l’Assegno temporaneo.
Nucleo familiare – Per quanto concerne gli ANF nulla è cambiato e potranno beneficiarne, anche per il 2021, soggetti il cui nucleo è composto da:
- coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Per quanto concerne genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei 2 genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti: in mancanza, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
In caso di genitore affidatario, il diritto permane anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione e viene esercitato in virtù dell’eventuale posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile.
Molto diversa, invece, la platea dell’Assegno temporaneo che si rivolge a soggetti generalmente esclusi dall’ANF (autonomi, disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti, inattivi, nonché lavoratori dipendenti esclusi dall’ANF e beneficiari di RdC che non percepiscono assegno familiare) e che devono possedere specifici requisiti:
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, o loro familiari, titolari del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residenti e domiciliati in Italia con figli a carico sino al compimento del 18° anno di età;
- essere residenti in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- non avere diritto alla percezione dell’ANF.
Reddito complessivo e misura – Per l’ANF permangono le stesse regole: è destinato a nuclei i cui redditi (che dovranno essere composti, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato) siano assoggettabili all’Irpef prodotti nell’anno solare precedente al 1.07 di ogni anno.
Per l’Assegno temporaneo, invece, varrà la situazione economica della famiglia, valutata con ISEE aggiornato: da una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spetteranno in misura piena (167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli; 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi) a una soglia massima di 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo medesimo.
Domanda – L’ANF viene erogato a seguito di domanda che deve essere presentata per ogni anno nel quale si ha diritto, tenendo presente che qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e nella composizione del nucleo, durante il periodo di richiesta, deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni.
Per quanto concerne l’Assegno temporaneo, la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.12.2021.
Per entrambe le misure, i richiedenti dovranno presentare richiesta attraverso il portale web dell’Inps, Contact Center integrato, istituti di patronato o Consulenti del lavoro con delega dell’azienda (eccetto i lavoratori agricoli e pubblici per cui permane ancora il modulo cartaceo): rispetto a questo, comunque, per quanto riguarda la nuova misura “ponte” la procedura telematica dedicata è stata resa disponibile soltanto dal 1.07.2021 ed è bene sottolineare come per le domande presentate entro il 30.09.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate dal mese di luglio 2021; successivamente al 30.09, invece, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda stessa.
Modalità di pagamento – L’Assegno Nucleo Familiare, il cui diritto spetta dal 1° giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni necessarie e fino alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare, viene generalmente anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Inps; il pagamento diretto Inps avviene, invece, soltanto nei confronti di addetti ai servizi domestici; di iscritti alla Gestione Separata; di operai agricoli a tempo determinato (OTD); di lavoratori di ditte cessate o fallite; di beneficiari di altre prestazioni previdenziali.
Per quanto riguarda il nuovo assegno temporaneo, sarà compito dell’Inps versare gli importi direttamente nel conto corrente indicato dal richiedente, che dovrà, a tal fine, indicare l’IBAN per l’accredito.
Si noti, infine, che il nuovo Assegno non costituisce reddito imponibile.