Oggetto: Le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022

Nella giornata del 30 dicembre 2021, è stato approvato in via definitiva il disegno di Legge di Bilancio 2022. Come di consueto, le novità sono molte. Riportiamo quelle di maggior interesse.

TASSAZIONE IRPEF PERSONE FISICHE

È prevista una riorganizzazione complessiva della tassazione IRPEF per le persone fisiche. Vengono modificate le aliquote di imposta e gli scaglioni di reddito, come qui evidenziato:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA IRPEF
Fino a 15.000 € 23%
Tra 15.000 € e 28.000 € 25%
Tra 28.000 € e 50.000 € 35%
Oltre i 50.000 € 43%

La modifica prevede la riduzione delle aliquote (da 5 a 4) e la riduzione della seconda e della terza (rispettivamente dal 27% al 25% e dal 38% al 35%); viene anche abbassata la soglia dell’ultimo scaglione di reddito (da 75.000 € a 50.000 €).

Vengono altresì riviste le detrazioni riconosciute per le diverse tipologie di reddito conseguito e riformata la disciplina del “bonus 100 €”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione risulta non spettante (da 28.000 € a 15.000 €), prevedendo comunque che la stessa spetti anche per redditi compresi tra 15.000 € e 28.000 € ma solamente nel caso in cui la somma delle detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni da lavoro dipendente e altri oneri  (interessi su mutuo, erogazioni liberali a favore di a.s.d. e s.s.d., spese mediche, recupero patrimonio edilizio/riqualificazione energetica) risulti superiore all’imposta lorda dovuta dal soggetto beneficiario.

Si ricorda che da marzo 2022 le detrazioni per figli a carico, così come previsto dal D.Lgs. 230/2021, saranno sostituite dalla possibilità di richiedere l’assegno unico e universale per i figli a carico.

ESCLUSIONE DA TASSAZIONE IRAP PER LE IMPRESE INDIVIDUALI E LIBERI PROFESSIONISTI

Sono esentati dal versamento dell’IRAP, dall’anno di imposta 2022, tutti i contribuenti persone fisiche titolari di attività commerciali, artigianali, nonché di arti e professioni. Risulta dovuto solamente il saldo eventuale dell’IRAP per l’annualità 2021.

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% E ALLE ALTRE DETRAZIONI EDILIZIE

Possono beneficiare del superbonus 110% tutti contribuenti che sostengono le spese entro il 30/06/2022, con alcune diversificazioni:

  • Per i condomini e per i singoli proprietari delle unità abitative del condominio (interventi trainati), per le persone fisiche fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione che posseggono l’intero edificio composto da non più di 4 unità e per le ONLUS, ODV e APS, la misura è prorogata al 2025, salvo una riduzione della percentuale di detrazione al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025. La detrazione è ripartita in 4 quote annuali per la parte di spese sostenuta dal 01/01/2022.
  • Per le persone fisiche su edifici unifamiliari e unità autonome funzionalmente indipendenti, senza alcun limite di ISEE, la misura è prorogata al 31/12/2022 a condizione che entro il 30/06/2022 siano stati effettuati il 30% dei lavori complessivi.

Viene esteso al 31/12/2024 il termine di tutte le seguenti detrazioni edilizie: ristrutturazione, eco-bonus, sisma-bonus, bonus mobili (con limite di spesa ridotto a 10.000 € e a 5.000 € nel 2023 e 2024) e bonus verde. La percentuale di detraibilità del bonus facciate viene ridotta dal 90% al 60%, per interventi effettuati nel solo 2022.

È prevista una nuova detrazione del 75%, da sfruttare in 5 quote annuali, delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nonché per l’automazione degli impianti funzionali ad abbattere tali barriere, per le spese sostenute per lo smaltimento e bonifica dei materiali del precedente impianto sostituito.

PROROGA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO DI IMPOSTA

È prorogata al 2022, 2023 e 2024 la facoltà per i contribuenti di usufruire della cessione del credito o sconto in fattura, e al 2025 per i soli interventi che ricadono nel bonus 110%. Rimane l’obbligo di visto di conformità e asseverazione tecnica dei prezzi da parte di tecnici abilitati, eccetto per gli interventi di edilizia libera e interventi in ogni caso di importo inferiore a 10.000 €, eseguiti sulle singole unità abitative o su parti comuni dell’edificio. Per il bonus facciate invece tali limiti non si applicano, trovando applicazione la regola generale, a prescindere dall’importo dell’intervento. Le spese per il rilascio del visto e delle asseverazioni in questione sono da considerarsi detraibili. Tra gli interventi che possono godere ora dell’agevolazione in esame si contemplano anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0

Prorogata l’agevolazione per i crediti di imposta per l’investimento in beni strumentali industria 4.0, con riduzione delle percentuali spettanti dal 2023: riconoscimento del 20% del costo in credito di imposta per investimenti fino a 2,5 milioni di euro effettuati dal 2023 al 2025, 10% del costo per investimenti fino a 10 milioni di euro e 5% del costo per investimenti fino a 20 milioni. Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” l’agevolazione già prevista per il 2022 e 2023 del 20% del costo in credito di imposta viene ridotta al 15% del costo per le spese sostenute nel 2024 e al 10% per le spese sostenute nel 2025.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI RICERCA/SVILUPPO E INNOVAZIONE TECONOLOGICA

Il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo l’agevolazione pari al 20% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 4 milioni di euro. Dal 2031 invece la misura viene ridotta al 10%, nel limite di un investimento non superiore a 5 milioni di euro.

Il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologia e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, riducendo la sua agevolazione dal 10% al 5% del costo sostenuto per il 2024 e 2025.

Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi/migliorati per il conseguimento di un obbiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito di imposta già esistente è prorogato al 2025 e riconosciuto dal 2022 nella misura del 15% del costo sostenuto, nel limite di 2 milioni di euro. Per il 2023 il credito è riconosciuto nella misura del 10% e per il 2024 e 2025 nella misura del 5%.

AMPLIAMENTO LIMITE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI

Viene innalzato, a decorrere dal 01/01/2022, a 2 milioni di euro il limite annuale dei crediti di imposta e contributi che risultano compensabili in F24, ovvero rimborsabili al contribuente.

FONDO GARANZIA PMI

Viene prorogato al 30/06/2022 l’intervento del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza pandemica. Dal 2022 la copertura del Fondo è ridotta al 80% su finanziamenti fino a € 30.000, prevedendo anche il pagamento di una commissione al fondo. Alle richieste presentate dal 01/07/2022 non sarà più applicata la disciplina straordinaria di intervento del Fondo (importi inferiori ad € 30.000) e, fino al 31/12/2022, per importi fino a 5 milioni di euro, sarà quindi effettuata anche una valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente. Fino al 30/06/2022 è prorogata altresì la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE.

RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI E SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Vengono fissati dei limiti temporali per la deducibilità del maggior valore riconosciuto alle attività immateriali di impresa in sede di rivalutazione effettuata ai sensi del D.L. 104/2020. Per le attività le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 annuale del costo, la deduzione dovrà essere effettuata in almeno 50 anni. In alternativa, è possibile versare un’imposta sostitutiva pari al 12% del costo per valori inferiori a 5 milioni di euro, 14% del costo per valori tra i 5 e i 10 milioni e 1% del costo per valori eccedenti i 10 milioni. Tale imposta è applicata al netto di quella di rivalutazione già eventualmente versata.

È prorogata al 2022 la facoltà di sospendere gli ammortamenti in bilancio, fino al 100% dell’importo, per i soli soggetti che avevano sfruttato tale possibilità anche nel bilancio 2020.

PROROGA MISURA ACQUISTO PRIMA CASA

Sono prorogati i termini al 30/06/2022 per la presentazione delle domande volte a ottenere i benefici derivanti dal Fondo di Garanzia per la prima casa (garanzia fino al 80% dell’importo), per soggetti con ISEE non superiore ad € 40.000. Sono altresì prorogate le agevolazioni per l’acquisto di prima casa previste per i soggetti under 36, con ISEE non superiore ad € 40.000, che consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e dall’’imposta ipotecaria e catastale, nonché dall’imposta sostitutiva sul finanziamento ottenuto per l’acquisto della casa, sua ristrutturazione o costruzione.

DETRAZIONI PER LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con reddito inferiore ad € 15.493,71, che stipulano contratti di locazione a canone concordato per la propria abitazione di residenza, per i primi 4 anni di durata del contratto, spetta una detrazione d’imposta pari ad € 991,60 o, se superiore, pari al 20% del canone di locazione (massimo € 2.000).

IMU RIDOTTA PER I PENSIONATI NON RESIDENTI

Per l’anno 2022 viene ridotta al 37,5% l’IMU dovuta sull’unica abitazione posseduta in Italia, non locata o concessa in comodato, da soggetti ivi non residenti e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

ESTENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI

È esteso a 180 giorni il termine (solitamente di 60) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 01/01/2022 al 31/03/2022. Il maggiore termine non trova però applicazione ai fini del calcolo del ricorso, per il pagamento di avvisi bonari e in cado di ingiunzioni di pagamento notificate da enti territoriali.

PENSIONI E “QUOTA 102”

Modificati i requisiti anagrafici per conseguire il diritto all’anzianità contributiva per la pensione con ex “quota 100”, ora determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro la fine del 2022. Tale pensione, fino al conseguimento di quella di vecchiaia, non è cumulabile con eventuali redditi di lavoro autonomo o dipendenti, ad eccezione di quelli derivanti dall’autonomo occasionali, inferiori ai 5.000 € annui lordi.

OPZIONE DONNA

Il trattamento pensionistico anticipato previsto per le donne che entro il 31/12/2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) è prorogato anche per l’anno 2022.

 

 

PROROGA APE SOCIALE

Prorogata la misura di sostegno erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o anticipata, per determinate categoria di lavoratori: disoccupati, caregivers (lavoratori che assistono soggetti affetti da handicap grave), invalidi civili, lavoratori dipendenti con anzianità contributiva di almeno 36 anni e addetti a lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7, o 7 negli ultimi 10.

MODIFICHE AL REDDITO DI CITTADINANZA

Ampliate le risorse dedicate alla misura, dal 2022 al 2029, con introduzione di modifiche normative che prevedono maggiori verifiche sui requisiti di accesso al regime. Il limite massimo di offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere passa da 3 a 2, con obbligo di accettarne almeno una. Dal 2022 il beneficio è ridotto di € 5 per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è rifiutata un’offerta congrua.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI

Incentivo rivolto alle aziende che assumono a tempo indeterminato nel corso del 2022 lavoratori subordinati che provengono da imprese per le quali è attivo un tavolo di gestione della crisi aziendale, come previsto dalla L. 296/2006. L’agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi dall’assunzione del lavoratore (48 per i lavoratori provenienti da sedi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e spetta a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore.

INCENTIVO ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS E PROROGA CONTRIBUTO APPRENDISTI

Prorogato al 2022 lo sgravio contributivo per i datori di lavoro, che assumono nuovi dipendenti (massimo 9) con contratti di apprendistato di primo livello.

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore che stia beneficando degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale, viene riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile del 50% del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, qualora non fosse stato assunto, per un numero massimo di 12 mesi.

SOSTEGNO MATERNITA’ PER LAVORATRICI AUTONOME IN GESTIONE SEPARATA INPS

Alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, viene garantita un’indennità di maternità di ulteriori 3 mesi oltre l’ordinario periodo di maternità.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Per l’anno 2022 e in via sperimentale è previsto un esonero, in misura pari al 50%, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e spetta dalla data del rientro sul posto di lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.

 

CONGEDO DI PATERNITA’

Il congedo, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale con durata di: 10 giorni per quello obbligatorio, da godere anche non continuamente; 1 giorno, da fruire in accordo con la madre per sostituire una giornata di astensione obbligatoria di quest’ultima. Entrambi sono sfruttabili nei primi 5 mesi di vita del/della figlio/a e per i giorni di congedo spetta un’indennità del 100% della retribuzione.

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

La riforma prevede l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale anche a tutte le tipologie di apprendistato e non solo a quello professionalizzante, nonché ai lavoratori a domicilio, con un’anzianità minima di lavoro di 30 giorni. La misura dell’integrazione è pari al 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, senza superare alcuni massimali mensili imposti dalla normativa. Il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale rimane del 9%, 12% o 15% della retribuzione globale del lavoratore, per le ore di lavoro non prestate.

Novità sono previste anche per la Cassa integrazione straordinaria. La disciplina viene estesa anche ai datori di lavoro che non risultano coperti da fondi di solidarietà bilaterali, fondi alternativi e fondi di solidarietà territoriali per TN e BZ e che nel semestre antecedente la presentazione della richiesta abbiano occupato in media più di 15 dipendenti. È previsto a carico dei datori di lavoro un contributo ordinario dello 0,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del dipendente.

A decorrere dal 01/01/2022 I Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e che occupano almeno 1 dipendente. Sempre a decorrere dal 01/01/2022 rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà alternativi i datori che occupano almeno un dipendente. Rientrano invece nella disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che appartengono ai settori e tipologie che rientrano nell’ambito delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO).

Con riferimento alla prestazione, dal 01/01/2022 l’assegno ordinario prende il nome di “Assegno di integrazione salariale” e viene eliminata la prestazione “Assegno di solidarietà”. Esso è riconosciuto per una durata massima di:

  • 13 settimane, in un biennio mobile, ai datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato in media massimo 5 dipendenti;
  • 26 settimane, in un biennio mobile, ai datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato in media più di 5 dipendenti.

Per il suo finanziamento è previsto un contributo ordinario rispettivamente dello 0,5% e dello 0,8% e un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa, nel caso di assegno richiesto per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa che regola le integrazioni salariali ordinarie (CIGO).

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