
Si rammenta che dal 01/07/2022 l’esterometro a cadenza trimestrale (adempimento attualmente gestito dallo studio per la quasi totalità dei suoi clienti) è stato sostituito dall’invio telematico in formato XML dei singoli file di acquisto e vendita allo SDI.
Sostanzialmente quindi, non esiste più, già dal 3^ trimestre 2022, un unico riepilogo delle operazioni con l’estero da inviare telematicamente; il contribuente è tenuto ora a segnalare singolarmente le vendite e gli acquisti effettuati, mediante predisposizione di una fattura integrativa in formato XML.
Come si deve comportare il contribuente con le fatture emesse (ciclo attivo)?
Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione del file XML deve essere effettuata entro i termini di emissione della fattura. Il file XML potrà quindi essere trasmesso entro i 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione o entro il quindicesimo giorno del mese successivo, in caso di fatturazione differita (si rammenta che in caso di cessioni intra-UE va utilizzato il codice natura N3.2, mentre per le prestazioni di servizio generiche il codice N2.1).
Per le fatture inviate a soggetti esteri, il contribuente indicherà “XXXXXXX” nel codice destinatario della fattura, che trasmetterà elettronicamente allo SDI, e continuerà a gestire in cartaceo la consegna del documento al proprio cliente (non tenuto a rispettare gli obblighi della fatturazione elettronica). Anche le operazioni verso privati devono essere comunicate, purché documentate con emissione di fattura.
Rimangono escluse dall’adempimento le operazioni attive relative a prestazioni sanitare rese a favore di persone fisiche.
Come si deve comportare il contribuente con le fatture di acquisto (ciclo passivo)?
Per le prestazioni ricevute e acquisti effettuati da soggetti non stabiliti in Italia, il contribuente italiano dovrà procedere ad integrare elettronicamente la fattura del fornitore estero, non gestendola più quindi solamente in formato cartaceo. Il documento XML deve essere trasmesso telematicamente tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento di acquisto (per i prestatori di servizi e venditori di merce intra-europei) o di effettuazione dell’operazione (per i prestatori di servizi extra-europei). Il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde all’inizio del trasporto o spedizione; l’emissione anteriore, rispetto al trasporto, della fattura oppure il pagamento del corrispettivo da parte del committente/cessionario italiano anticipano il momento di effettuazione dell’operazione a tali date.
Quali operazioni restano escluse dall’adempimento in questione?
Rimangono escluse dall’adempimento le operazioni, attive e passive, per le quali è emessa una bolletta doganale (vendita e acquisto di merci).
Rimangono altresì escluse dall’obbligo di integrazione elettronica (ciclo passivo = acquisti esteri) le operazioni non rilevanti a fini IVA in Italia (e che scontano quindi il pagamento dell’Iva nello Stato estero) di importo singolo non superiore ad € 5.000,00, che solitamente sono soggette ad IVA estera. Tra tali operazioni si annoverano, ad esempio: i rifornimenti di carburante all’estero, il pernottamento in albergo e le consumazioni di pasti all’estero o i servizi di catering all’estero, le prestazioni di servizi relative agli immobili (comprese perizie e prestazioni di agenzia) situati all’estero, le prestazioni di trasporto di passeggeri in proporzione alla distanza percorsa all’estero, le prestazioni di servizi di locazione, noleggio o simili di mezzi di trasporto all’estero.
Sono previste deroghe per operazioni di importo esiguo?
Tutte le operazioni soggette ad IVA con procedura di reverse charge in Italia, Paese del committente/cessionario, non ricomprese in quelle sopra indicate, rimangono assoggettate all’obbligo in questione. Non sono previste deroghe per importi esigui, anche con riferimento ad acquisti su Amazon, E-bay, o marketplaces simili.
Con riferimento al ciclo passivo, quali operazioni deve effettuare il committente italiano?
Fino al 30 giugno 2022 l’acquirente italiano poteva integrare manualmente, con indicazione dell’IVA, la fattura ricevuta del fornitore comunitario o predisporre un’autofattura per gli acquisti da soggetti extraeuropei; compilava infine il modello esterometro con cadenza trimestrale.
Dal 01 luglio 2022, il contribuente è obbligato a predisporre un documento elettronico ad integrazione della fattura ricevuta e trasmetterlo allo SDI con diversi codici di riferimento. In particolare, utilizzerà il codice:
- TD17: per l’integrazione o autofattura di acquisto di servizi dall’estero
- TD18: per l’integrazione o autofattura di acquisti di beni intracomunitari
- TD19: per l’integrazione o autofattura di acquisti di beni già presenti in Italia (venduti da soggetto estero anche tramite rappresentante fiscale italiano), beni introdotti in depositi IVA in Italia, acquisti di beni da San Marino o Città del Vaticano.
Si ribadisce che la trasmissione dei documenti TD18 e TD19 andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del documento (esempio: fattura di acquisto datata luglio, integrazione elettronica da trasmettere entro il 15 agosto).
Il documento TD17 andrà trasmesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento di acquisto (per i prestatori di servizi intra-europei) o di effettuazione dell’operazione (per i prestatori di servizi extra-europei). Attenzione quindi che la data di effettuazione dell’operazione, per i servizi extra europei, potrà non coincidere con la data della relativa fattura di acquisto.
Come comportarsi in caso di fattura di acquisto di beni da soggetto extra-UE?
Solitamente gli acquisti di beni da soggetti extra-UE sono documentati da bolletta doganale. In tali casi, non è necessario predisporre alcuna integrazione elettronica, in quanto il movimento risulta già noto ad Agenzia delle Entrate. È consigliabile non predisporre nessun documento integrativo elettronico nemmeno in via facoltativa, in quanto l’informazione ai fini della predisposizione delle LIPE e registri IVA precompilati da Agenzia delle Entrate potrebbe risultare, in tal modo, erroneamente duplicata.
Qualora il committente italiano ricevesse comunque fattura di acquisto di beni da soggetto extra-UE (spesso tramite portali di e-commerce, vedi Amazon, per beni di importo esiguo), risulta tenuto a adempiere agli obblighi di integrazione elettronica della fattura utilizzando il tipo documento TD19, in quanto il documento non risulta noto ad Agenzia delle Entrate.
Anche qualora ricevesse fattura dal rappresentante fiscale/partita IVA italiana del soggetto extra-UE, il committente italiano rimarrebbe obbligato all’integrazione elettronica, indicando nei dati del cedente i dati del soggetto extra-UE e non del suo rappresentante fiscale italiano. Si rammenta infatti che il documento ricevuto da quest’ultimo non ha alcun valore a fini IVA in Italia.
Nel caso di fattura ricevuta da rappresentante fiscale di soggetto estero in Italia con esposizione dell’IVA in fattura, si consiglia di verificare la propria iscrizione nella banca dati VIES comunitaria (se il committente italiano con partita IVA riceve fattura da soggetto estero o suo rappresentante fiscale con esposizione dell’IVA, è trattato, di fatto, come un cliente privato, in assenza di iscrizione VIES). Si consiglia quindi l’iscrizione alla banca dati VIES a tutti i nostri clienti, per adempiere correttamente alla procedura di reverse charge/autofattura e non rischiare la sanzione relativa.
In quali sanzioni può incorrere il committente italiano che non adempie agli obblighi in questione?
Le sanzioni sono fissate in € 2,00 per ciascuna fattura, attiva o passiva, non trasmessa allo SDI, con un massimo di € 400,00 mensili, come per il precedente esterometro. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo mensile di € 200,00, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alle scadenze o, se nel medesimo termine, i dati errati trasmessi sono corretti.
Nel caso di mancata emissione o di emissione tardiva di autofattura elettronica o integrazione elettronica di fattura ricevuta, il committente nazionale rischia inoltre una sanzione sul reverse charge non effettuato compresa tra € 500,00 ed € 20.000,00. È possibile applicare il meccanismo del ravvedimento operoso alla somma minima di € 500,00. Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione va da un minimo di €250,00 a un massimo di € 2.000,00, a cui è sempre possibile applicare il meccanismo del ravvedimento operoso.
Ai fini di evitare le sanzioni relative al reverse charge, il contribuente può comunque continuare ad emettere anche autofatture cartacee, da integrare manualmente e registrare nei registri IVA nei termini corretti (entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla ricezione). Il contribuente rimane obbligato all’invio telematico anche dell’XML. In tale caso, l’eventuale ritardo di tale invio subisce la sola sanzione relativa all’esterometro (2,00 € per ciascuna fattura), salvo che Agenzia Entrate non riesca a dimostrate che anche l’autofattura/integrazione cartacea è stata emessa/fatta in ritardo.
Sul meccanismo di calcolo delle sanzioni, si attendono comunque necessari e ulteriori chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il committente italiano non riceva le fatture di acquisto estere da integrare, come si deve comportare?
Il cessionario/committente italiano che non riceve la propria fattura dal fornitore estero è tenuto a emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale documento deve essere annotato nelle proprie scritture contabili entro il termine ultimo di emissione e con riferimento al mese precedente. A tal fine, il cessionario italiano deve utilizzare il tipo documento TD20, indicando nel campo del cedente i dati del fornitore UE e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo DATA deve riportare la data di effettuazione dell’operazione originaria e non fatturata dal fornitore straniero.
Come si compilano i tre tipi documenti TD17-TD18 e TD19?
I dati della fattura estera vanno riportati nella sezione dei dati aggiuntivi: Tipo dato, ID Doc. e Data. Nella descrizione della fattura si consiglia di riportare i dati relativi alla Natura, Qualità e Quantità dei beni acquistati o servizi ricevuti, non assolvendo quindi l’obbligo di compilazione con la mera descrizione “acquisti intracomunitari”. Si riporta uno schema dei dati da indicare in fattura elettronica:
Campi fatt. elettronica | TD17 | TD18 | TD19 |
CEDENTEPRESTATORE | Dati del prestatore estero con indicazione del Paese di residenza. Se si tratta di partita Iva italiana (rappresentante fiscale) va sempre indicato l’identificato estero | Dati del prestatore estero con indicazione del Paese di residenza. | Dati del prestatore estero con indicazione del Paese di residenza. Se si tratta di partita Iva italiana (rappresentante fiscale) va sempre indicato l’identificato estero |
CESSIONARIO | Dati del committente italiano | Dati del committente italiano | Dati del committente italiano |
CODICE DESTINATARIO | Il codice SDI dell’emittente italiano oppure codice “0000000” | Il codice SDI dell’emittente italiano oppure codice “0000000” | Il codice SDI dell’emittente italiano oppure codice “0000000” |
DATA | Data di ricezione del documento o una data ricadente nel medesimo mese, in caso di servizi intra-UE. Data di effettuazione dell’operazione in caso di servizi extra-UE o da San Marino | Data di ricezione del documento o una data ricadente nel medesimo mese | Data di ricezione del documento o una data ricadente nel medesimo mese, in caso di acquisto di beni intra-UE. Data di effettuazione dell’operazione in caso di acquisto di beni extra-UE |
DETTAGLIO LINEE | Indicare imponibile ed IVA. Se operazione non imponibile, indicare il codice natura (N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione, N2.2 in caso di acquisti di beni non rilevanti a fini IVA in Italia) | Indicare imponibile ed IVA. Se operazione non imponibile, indicare il codice natura (N3.5 in caso di acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 in caso di introduzione beni in deposito IVA, N4 in caso di esenti) | Indicare imponibile ed IVA. Se operazione non imponibile, indicare il codice natura (N3.5 in caso di acquisti non imponibili con uso del plafond e acquisti di beni già presenti in Italia, N3.6 in caso di introduzione beni in deposito IVA, N2.2 in caso di acquisti di beni non rilevanti a fini IVA in Italia) |
DATI FATTURA | Estremi fattura di riferimento | Estremi fattura di riferimento | Estremi fattura di riferimento |
NUMERO FATTURA | Consigliabile numerazione progressiva ad hoc | Consigliabile numerazione progressiva ad hoc | Consigliabile numerazione progressiva ad hoc |