
Il presente contributo è indirizzato a tutti i contribuenti “forfettari” e vuole riepilogare gli adempimenti relativi alla fatturazione con l’estero, sia del ciclo attivo che passivo.
Invitiamo il contribuente “forfettario” a prestare particolare attenzione agli obblighi di fatturazione elettronica integrativa per acquisti dall’estero, se obbligato alla fatturazione elettronica anche per il ciclo attivo (fatture emesse) dal 01/07/2022.
CESSIONE DI BENI
I contribuenti forfettari possono cedere i propri beni anche a clienti esteri, sia intra che extra UE. Tali cessioni sono equiparate, ai sensi dell’articolo 41 c. 2 bis del D.L. 331/93 a cessioni interne. La fattura va emessa senza indicazioni particolari, se non quelle relative al proprio regime di esonero dagli adempimenti IVA: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”. Per le cessioni estere il forfettario aggiunge la descrizione seguente: “la cessione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”. Non è prevista la compilazione di modelli INTRASTAT.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
I contribuenti forfettari applicano le regole generali di fatturazione previsti dall’articolo 7-ter del D.p.r. 633/72. Il forfettario continua a non esporre l’IVA in fattura e inserisce la descrizione: “operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972”. Nel solo caso di cessione a cliente europeo, indica altresì in fattura la dicitura: “inversione contabile – reverse charge”. Risulta obbligatorio compilare il modello INTRASTAT SERVIZI RESI nel caso di cessione a cliente intra-UE.
ACQUISTO DI BENI
Agli acquisti di beni si applica la regola prevista dall’articolo 38 c. 5 lett. C) del D.L. 331/93 che prevede che nel limite di € 10.000,00 annuali gli acquisti dei forfettari siano considerati quali acquisti effettuati da privati cittadini italiani. Di conseguenza, entro tale soglia cumulativa annuale, non si applica la regola del reverse charge – inversione contabile, che prevede l’obbligo di versamento dell’IVA in Italia, se non esposta in fattura dal fornitore estero.
Per acquisti oltre la soglia di €10.000,00 annuali, il forfettario è tenuto a integrare le fatture intracomunitarie ricevute e a produrre autofattura per le fatture provenienti da fornitori extra-UE. Di conseguenza, dovrà versare l’IVA calcolata sugli importi di dette fatture entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, con modello F24 e codice tributo 6099.
Qualora il forfettario fosse obbligato o avesse facoltativamente scelto la fatturazione elettronica per il proprio ciclo attivo, risulta obbligato anche all’integrazione elettronica delle fatture estere, dal 01/07/2022, come i restanti contribuenti in regime ordinario.
Il forfettario che non risulta obbligato (o che non ha scelto facoltativamente) alla fatturazione elettronica attiva invece adempie agli obblighi di integrazione fatture estere/autofatture in modalità cartacea.
SERVIZI RICEVUTI
Il forfettario è tenuto a integrare le fatture intracomunitarie ricevute e a produrre autofattura per le fatture provenienti da fornitori extra-UE. Di conseguenza, dovrà versare l’IVA calcolata sugli importi di dette fatture entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, con modello F24 e codice tributo 6099.
Qualora il forfettario fosse obbligato o avesse facoltativamente scelto la fatturazione elettronica per il proprio ciclo attivo, risulta obbligato anche all’integrazione elettronica delle fatture estere, dal 01/07/2022, come i restanti contribuenti in regime ordinario.
Il forfettario che non risulta obbligato (o che non ha scelto facoltativamente) alla fatturazione elettronica attiva invece adempie agli obblighi di integrazione fatture estere/autofatture in modalità cartacea.