Credito d’imposta per le imprese “non energivore”

la presente per informarvi su una delle iniziative intraprese dal legislatore con l’obiettivo di contrastare l’incremento dei prezzi di energia e gas, verificatosi in questo particolare periodo storico.

Nel dettaglio, con il Decreto-legge n. 21/2022 (“Decreto Ucraina”) viene riconosciuto un credito d’imposta connesso alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese cosiddette “non energivore”.

Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

  • diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21-12-2017 (imprese che operano in determinati settori industriali oppure che sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia);
  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica sono aumentati di almeno il 30% confrontando la media dei consumi del primo trimestre 2022 con il medesimo periodo 2019.

 

Calcolo del costo medio per kW/h:

+  costi sostenuti per l’energia elettrica (e le relative perdite di rete);

+  dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai  servizi di interrompibilità);

+  la commercializzazione;

-altri oneri accessori diretti o indiretti, che non si riferiscano alla componente energetica

 

N.B. per le imprese non ancora costituite al 01/01/2019 la Circolare 13/E di Agenzia Entrate ha previsto dei valori medi per i quali l’importo complessivo del costo è pari a 69,26 euro/MWh.

Questi parametri sono riconducibili alla macrocategoria “spesa per la materia energia”, come da Circolare n.13/E 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Vengono, però, esclusi gli oneri accessori diversi dalla componente energetica (ad esempio: spese di trasporto, imposte sull’energia, ecc.).

 

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 15% delle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, ovvero dal 01-04-2022 al 30-06-2022.

Il calcolo dovrà basarsi sulle fatture ricevute dal gestore delle utenze; è stata introdotta una semplificazione per il conteggio: per i contribuenti che hanno mantenuto lo stesso fornitore di energia elettrica tra il 2019 e il 2022 viene data la possibilità di richiedere direttamente al gestore la misura del credito d’imposta spettante, mediante richiesta scritta via PEC.

La forma della suddetta richiesta potrebbe essere la seguente: “Spett. Società, in relazione alla previsione dell’art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell’art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l’obbligo di comunicare all’utente l’ammontare dell’eventuale credito d’imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d’imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, per l’incremento del prezzo della materia prima.”

 

Informiamo altresì che il tax credit per il consumo di energia elettrica e gas è stato prorogato anche per il 3° trimestre 2022, sia per le imprese cosiddette energivore e gasivore, che per le altre imprese. La proroga è stata disposta dal’art. 6, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che prevede quindi 3 mesi in più, ossia luglio-agosto-settembre, sui quali calcolare il credito spettante, sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per il precedente trimestre.

Ai fini della compensazione del credito spettante, è stato istituito il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (2^ trimestre 2022)”. Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 o può essere ceduto a terzi entro il 21/12/2022 (per essere comunque utilizzato entro la fine dell’anno in corso).

Ai fini dell’utilizzo, non è necessario presentare anticipatamente alcuna modulistica in Agenzia delle Entrate.

 

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